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Violenza contro le donne: le leggi da sole non bastano

Le norme per contrastare il fenomeno sono numerose, ma non hanno determinato una diminuzione dei reati. Per sradicare una cultura millenaria serve un’assunzione di responsabilità collettiva.

martedì 25 novembre 2025
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Oggi, Giornata internazionale contro la violenza sulle donne, i media sono pieni di dati sulle violenze commesse dagli uomini che non aumentano ma neppure diminuiscono. Secondo le più recenti rilevazioni Istat sono circa 6 milioni e 400mila (31,9%) le donne italiane dai 16 ai 75 anni di età che hanno subito almeno una violenza sessuale nel corso della vita (a partire dai 16 anni di età): il 18,8% ha subito violenze fisiche, il 23,4% violenze sessuali, tra queste ultime a subire stupri o tentati stupri sono il 5,7%. Per quanto riguarda i femminicidi, secondo i dati più aggiornati dell’associazione Non una di meno, sarebbero 60 dall’inizio del 2025.

E questo nonostante che nel corso degli anni siano state approvate diverse leggi in proposito.

L’elenco, fornito dal sito dell’Istat, è impressionante:

  • Legge 15 febbraio 1996, n. 66 “Norme contro la violenza sessuale” (cp artt.609bis-octies)
  • Direttiva Presidente del Consiglio “Azioni volte a promuovere l’attribuzione di poteri e responsabilità alle donne, a riconoscere e garantire libertà di scelte e qualità sociale a donne e uomini”, G.U. 21 maggio 1997
  • Legge 3 agosto 1998, n. 269 “Norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori quali nuove forme di riduzione in schiavitù”
  • Legge 5 aprile 2001, n. 154 “Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”
  • Art. 76 comma 4-ter del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115  “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia” che prevede la possibilità di patrocinio gratuito in deroga ai limiti di reddito per le vittime di reati riconducibili alla violenza di genere
  • Legge 9 gennaio 2006, n. 7, “Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile”, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 “Testo unico in materia di spese di giustizia”
  • Codice penale: art. 583-bis (Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili)
  • L. 23 aprile 2009, n. 38, Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonchè in tema di atti persecutori
  • Legge 27 giugno 2013, n. 77, Ratifica ed esecuzione della Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, fatta a Istanbul l’11 maggio 2011
  • La c.d. legge sul femminicidio (d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito in Legge 15 ottobre 2013, n. 119, in materia di contrasto alla violenza di genere)
  • Art. 14, comma 6, della Legge 7 agosto 2015 n. 124, “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” che prevede la possibilità per una donna, dipendente pubblica, vittima di violenza di genere e inserita in specifici percorsi di protezione, di chiedere il trasferimento in un’amministrazione di un comune diverso da quello in cui risiede
  • Art. 1, comma 16, della Legge 13 luglio 2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti” per cui nel piano triennale dell’offerta formativa di ogni scuola viene promossa la prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni, al fine di informare e sensibilizzare sul tema studenti, docenti e genitori
  • Art. 24  del D. lgs. 15 giugno 2015, n. 80 “Congedo per le donne vittime di violenza di genere”
  • Art. 11 della Legge 7 luglio 2016, n. 122 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea – Legge europea 2015-2016. (16G00134)” che stabilisce il diritto all’indennizzo in favore delle vittime di reati intenzionali violenti
  • D. Lgs. 15 dicembre 2015, n. 212 “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI”
  • D.C.P.M. 24 novembre 2017 “Linee guida nazionali per le Aziende sanitarie e le Aziende ospedaliere in tema di soccorso e assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. (18A00520)”
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”
  • Legge 19 luglio 2019, n. 69,  “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”
  • D.P.C.M. 17 dicembre 2020, “Reddito di libertà per le donne vittime di violenza”
  • Legge 5 maggio 2022, n. 53 “Disposizioni in materia di statistiche in tema di violenza di genere”
  • Legge 24 novembre 2023 n. 168 “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”

Recente è poi l’approvazione in Commissione Giustizia della Camera dell’emendamento che modifica l’articolo 609-bis del Codice Penale introducendo il concetto del “consenso libero e attuale” al centro della definizione di stupro, frutto di un accordo bipartisan tra la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e la segretaria del Pd Elly Schlein.

Quest’ultimo merita un approfondimento particolare, ma dovremmo innanzitutto domandarci se la strada esclusivamente giustizialista sia da perseguire considerato che il numero delle donne vittime di violenza non accenna a ridursi.

L’emendamento sul consenso prevede che chiunque compia atti sessuali senza il “consenso libero e attuale”, dove attuale significa che può essere modificato nel corso del compimento dell’atto stesso, è punibile da 6 a 12 anni di reclusione.

La modifica punta a ribaltare l’attuale impostazione della legge italiana basata invece sulla centralità della violenza che stabilisce che “commette reato chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorità costringe taluno a compiere o subire atti sessuali”.

La nuova formulazione perciò aggiungerebbe all'inizio dell'articolo 609-bis che commette violenza sessuale "chiunque compie o fa compiere o subire atti sessuali ad un'altra persona senza il consenso libero e attuale di quest'ultima".

Ma, mi chiedo, è sempre facile capire, in atti che coinvolgono non solo il corpo ma anche la psiche delle persone e quindi sentimenti, emozioni ed echi di esperienze pregresse, se c’è consenso oppure no?

E come può capirlo un altro da sé, in questo caso l’uomo, quando lo stesso sé a volte non percepisce chiaramente la propria volontà?

Dubbi su cui sarebbe importante discutere, perché ciò che manca è esattamente il dialogo, la comunicazione, la comprensione mentre su questi temi assistiamo troppo spesso esclusivamente a slogan gridati da contrapposte barricate.

Ma che cosa si può fare allora per arginare questa piaga della violenza contro le donne e dei femminicidi?

Innanzitutto tornare a parlare di sessualità senza tabù, della sessualità normale che accompagna tutte le persone dall’infanzia alla vecchiaia pur con diverse sfumature.

Oggi sono quasi solo i siti porno a farlo, ma lì il sesso è violenza ed è lì che purtroppo si formano gli adolescenti e i giovani.

E poi aiutare le ragazze ad avere maggiore autostima e quindi a esprimere in modo chiaro i propri sentimenti, le proprie emozioni, le proprie volontà.

La scuola però non può essere l’unico soggetto su cui si scaricano tutte le emergenze educative.

La società intera nelle sue articolazioni deve farsene carico.

Associazioni, partiti, sindacati, ma molto possono fare anche i mezzi di comunicazione, così come gli artisti se pensiamo a quanto finora ha influito in modo negativo un certo genere musicale amato proprio dai più giovani.

Riguardo al mondo dell’informazione vorrei citare GiULiA, l’associazione delle giornaliste che da anni si batte per modificare lo squilibrio informativo sulle donne anche utilizzando un linguaggio privo di stereotipi e declinato al femminile, oltre che perché le giornaliste abbiano pari opportunità nei luoghi di lavoro, senza tetti di cristallo e discriminazioni.

Molto può fare, e in parte sta facendo anche se in modo non ancora sufficiente, il mondo imprenditoriale.

Ma chiunque, anche a livello individuale, può contribuire a un cambiamento che vada a sradicare una cultura millenaria che pervade la società in tutte le sue articolazioni: anche con gesti semplici, ma che devono diventare quotidiani e diffusi, come il non accondiscendere alle battute e ai gesti sessisti, l’utilizzare un linguaggio che rispetti le differenze di genere nelle professioni e nei ruoli, con la suddivisione dei compiti di cura in famiglia, con la segnalazione di pubblicità che offendono le donne.

Gli esempi possono essere molti, ma alla base ci deve essere un’assunzione di responsabilità collettiva senza la quale non se ne esce, nonostante le leggi.